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Ordinanza — n. 32827/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic and unfounded challenge to sentencing rationale.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic and unfounded nature regarding the sentencing rationale. The defense argued that the appellate court's sanction evaluation was flawed, but the court found the lower court's decision consistent with the evidence and established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, requiring the appellant to provide specific arguments rather than vague assertions.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded sentencing rationale procedural costs Cassa delle ammende appellate review sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDI FABIO nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 24/10/1983 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 10749/24 — BERARDI OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Con un unico motivo di ricorso, la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato in punto di trattamento sanzionatorio.

In disparte la genericità dell'allegazione, deve rilevarsi che il giudice di appello ha operato una valutazione sanzionatoria autonoma rispetto al giudice di primo grado, coerente con il compendio probatorio, e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il