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Ordinanza — n. 32824/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentencing due to lack of specific comparison with first-instance criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Aldo Puleo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Puleo challenged the Milan Court of Appeal's conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing the sentence was excessive. The court rejected this claim because the complaint lacked specificity, failing to compare the imposed penalty with the precise criteria used by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal regarding excessive sentencing is inadmissible if the complaint lacks specificity by failing to compare the penalty with the precise criteria adopted by the judges of the merits.

Parole chiave

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excessive sentencing inadmissible appeal Art. 385 penal code lack of specificity procedural costs allontanamento nonostante motivi di salute partenza illegale aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
10708/24 Puleo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
10708/24 Puleo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEO ALDO nato a MESSINA il 27/03/1942 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 10708/24 Puleo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto infine che l'unica doglianza relativa all'eccessività del trattamento sanzionatorio è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07