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Ordinanza — n. 32823/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the complaint concerning generic mitigating circumstances. The appellant argued the sentence was excessive without providing a detailed comparison to the criteria used by the lower court. The court ruled that without a precise exposure of the adopted criteria, the grievance cannot be substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the excessiveness of a sentence based on generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to specifically compare the applied criteria with the criteria adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances excessive sentence lack of specificity criminal appeal Cassation inadmissibility allontanamento nonostante motivi di salute omissione di soccorso deroga in caso di stato di emergenza

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
10700/24 Hudorovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
10700/24 Hudorovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC DENIS nato a SEGRATE il 10/12/1992 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 10700/24 Hudorovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto infine che l'unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0