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Ordinanza — n. 32822/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted murder, rejecting re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32822/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted murder. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court found the appellate court's global evaluation of evidence logical and unassailable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts for the appellate court's global evaluation of proof, rendering generic complaints regarding sentencing or alternative fact patterns inadmissible.

Parole chiave

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attempted murder conviction appellate review limits global evidence evaluation inadmissible appeal factual reconstruction standard motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Considerato, inoltre, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr.
art. 62-bis cod. pen
Considerato, inoltre, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO DOMENICO nato a BARLETTA il 26/04/1972 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 10359/24 Capuano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure in materia di responsabilità per il reato addebitato risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, là dove sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;

Considerato, inoltre, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e alla complessiva entità del trattamento sanzionatorio, a fronte di doglianze generiche; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci