Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of new grounds and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft and the denial of specific mitigating circumstances and non-prosecution causes. The court rejected these arguments as merely reproducing points already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 348 c.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRA MARLENE nato il 12/08/1972 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 10322/24 Navarra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 348 cod. peri.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riguardo sia al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. sia alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., di tal che i motivi di ricorso risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/