Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and lack of specific grounds for re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new evaluation of evidence and omitted notification of the hearing date, but the court found these grounds insufficient for cassation review. The decision rests on the principle that appeals must cite specific procedural violations or clear errors in fact-finding, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or general legal application without identifying specific procedural violations or distinct errors in the lower court's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOMBIZIO TONI MARCO nato a PRATOLA PELIGNA il 06/06/1961 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Palombizio Toni Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (capo A) in quanto estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di lesioni personali;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge processuale in ordine all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello al difensore, è manifestamente infondato, atteso che, sebbene in primo grado l'imputato fosse difeso dall'Avv. Margiotta, in occasione della proposizione dell'atto di appello, l'imputato ha poi nominato l'Avv. Di Nino, revocando tutti i precedenti difensori. In seguito, a causa della cancellazione dell'Avv. Di Nino dall'Albo degli Avvocati, non avendo l'imputato più alcun difensore, veniva nominato un difensore d'ufficio al quale è stato notificato il decreto di cui si discute;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato);
Considerato che il terzo 'ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. ed, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, dove si sottolinea la gravità dei fatti), sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende