Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32759/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to exhausted right of appeal, allowing it as defense memory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32759/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel had already exhausted their right of appeal by filing a separate petition. However, the court permitted this subsequent filing to serve as a defensive memory under Article 121 of the Code of Criminal Procedure, ordering the two proceedings to be joined. The substantive arguments regarding abstract danger crimes and leniency were rejected as manifestly unfounded and contrary to established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 121 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen. The right of appeal is exhausted upon filing a separate petition, rendering a subsequent appeal inadmissible unless it serves as a timely defensive memory, which may trigger the joining of proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
exhaustion of appeal rights defensive memory procedure joining of proceedings abstract danger crime leniency for minor offenses falsa dichiarazione della parte portata dell'errore materiale inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 121 cod. proc. pen.
e che, tuttavia, il successivo ricorso può valere quale memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. in quanto tempestivamente pervenuta a questa Corte di cassazione, cosicché può essere disposta la riunione dei due processi, vale a dire quello concernente il ricorso iscritto al n.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
art. 121 cod. proc. pen
e che, tuttavia, il successivo ricorso può valere quale memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCIONI ERMANNO nato a IGLESIAS il 05/06/1967 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (6; q Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Maccioni Ermanno ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 482, 476, rpimo e secondo comma, cod. pen.; considerato che il ricorso proposto dal difensore è inammissibile quale impugnazione, in quanto il difensore ha già consumato il suo potere di impugnazione proponendo altro ricorso iscritto al n. 7751/2024 r.g. e che, tuttavia, il successivo ricorso può valere quale memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. in quanto tempestivamente pervenuta a questa Corte di cassazione, cosicché può essere disposta la riunione dei due processi, vale a dire quello concernente il ricorso iscritto al n. 14470/2024 e quello relativo al iscritto al n. 7751/2024.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, che, nel caso di specie, configurandosi un reato di pericolo astratto ed essendo necessaria una condotta sorretta da volontà, non può punirsi un comportamento di mera condotta negligente, è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito non affermano che il fatto sia colposo (e la contraria affermazione del ricorrente è del tutto assertiva, visto che la falsità è consistita nell'apposizione su una procura di una falsa sottoscrizione notarile e un falso numero di repertorio), ribadendo, secondo la consolidata lettura giurisprudenziale della fattispecie incriminatrice, che il delitto di cui si discute si consuma con la semplice formazione dell'atto falsificato, indipendentemente dal successivo utilizzo dello stesso, e non richiede il dolo specifico (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, prospettando una rivalutazione del fatto.

Non vi è, d'altronde, contraddizione nel dire che il danno sia contenuto e nell'escludere che esso, ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia di speciale tenuità del fatto; (Y3 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am