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Ordinanza — n. 32758/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false accusation, citing inadmissibility of merit review arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32758/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Saldi Slim inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for false accusation, arguing for non-punishability due to minor facts and requesting general mitigating circumstances. The court rejected these grounds as inadmissible in the jurisdictional phase because they merely reiterate arguments already fully examined by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Arguments regarding non-punishability and mitigating circumstances are inadmissible in the jurisdictional phase if they reproduce issues already adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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false accusation conviction inadmissible appeal jurisdictional phase merit review arguments non-punishability claim false dichiarazioni notifica della situazione patrimoniale reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 496 cod. pen
art. 131- bis cod. pen
pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI SLIM nato il 25/01/1986 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Saldi Slim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 496 cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. e in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, ultima parte di pag. 4 e pag. 5 della sentenza impugnata), sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il