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Ordinanza — n. 32757/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against aggravated theft conviction, ruling procedural defects and sentencing arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32757/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Senad Kadric and Testori Massimiliano inadmissible, upholding their conviction for aggravated theft. The court found the first ground challenging the security guard's standing to file a complaint legally unfounded, as the director's 'denunciation to all legal effects' sufficed for prosecution. Additionally, the second ground regarding insufficient reasoning on mitigating circumstances was rejected because the lower court provided a congruent reference to decisive elements. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The requirement for a specific complaint is satisfied by a 'denunciation to all legal effects' issued by a superior authority, rendering challenges to the security guard's standing inadmissible; furthermore, a congruent reference to decisive elements in the lower court's reasoning suffices to justify the denial of requested mitigating circumstances.

Parole chiave

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aggravated theft conviction security guard standing denunciation to all legal effects mitigating circumstances denial inadmissible appeals court costs and fine procedural defect review truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006
Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KADRIC SENAD (CUI 01F3MXX) nato il 06/06/1975 TESTORI MASSIMILIANO (CUI 01K38CH) nato a COMO il 04/04/1975 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Kadric Senad e Testori Massimiliano ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento (così riqualificata la circostanza aggravante originariamente contestata della destrezza);

Considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti denunziano violazione della legge processuale in relazione alla proposizione di querela, lamentando, in particolare, che Bernardi Claudio (responsabile della sicurezza all'interno della società Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop) non fosse legittimato a formalizzare tale atto, è manifestamente infondato, atteso che la direttrice Urbinati Susi ha denunciato "ad ogni effetto di legge" e, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela" (Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, Rv. 235442 - 01);

Considerato che tale valutazione, correlata a questione di ordine giuridico che resta insensibile alla motivazione esibita dalla sentenza impugnata, assume carattere assorbente e rende ultronea ogni considerazione relativa alla querela del Bernardi, fermo restando, comunque, che, ai fini della procedibilità, in tema di furto in supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275342 - 01);

Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Testori, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, denunziando, in particolare, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 8 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amme