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Ordinanza — n. 32756/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for mere factual complaints and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32756/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Loredana Fioravanti inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged her conviction for aggravated theft, alleging defects in the reasoning regarding the material and psychological elements of the crime, as well as the lack of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints and generic assertions rather than valid legal grounds for review, noting that the lower court's reasoning was sufficient and free from illogical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or generic assertions regarding the existence of crime elements or procedural admissibility are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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admissibility of appeal factual complaints generic arguments aggravated theft mitigating circumstances furto aggravato furto di lieve entità indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORAVANTI LOREDANA nato il 23/07/1968 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Fioravanti Loredana ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico del reato e della condizione di procedibilità non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e caratterizzate da una formulazione assertiva e assolutamente generica;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura il vizio di motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de