Italian Court dismisses appeal against conviction for perjury due to manifestly unfounded lack of reasoning claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Messere inadmissible regarding his conviction for perjury. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found this criticism manifestly unfounded. The appellate court had already provided a congruous and logical account of the statutory elements it deemed preponderant in its discretionary power, rendering further review unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal judgment solely on grounds of insufficient reasoning regarding discretionary mitigating circumstances is inadmissible if the lower court has already provided a congruous and logical account of the relevant statutory elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSERE PASQUALE nato a RIPACANDIDA il 27/02/1954 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pasquale Messere ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di c:ui all'art. 495, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha c:onsiderato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) rimarcando che l'imputato ha riportato precedenti penali anche specifici e che il dato che siano risalenti nel tempo non assuma alcuna rilevanza; né tale apprezzamento può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione assertiva di taluni dati favorevoli, prospettati in maniera del tutto generica; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il