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Ordinanza — n. 32752/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper ad limine litis grounds and lack of cassation review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32752/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Liberatoscioli Paola inadmissible, ordering her to pay costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated offenses, citing excessive sentencing and lack of mitigating circumstances, but these grounds were deemed impermissible in cassation proceedings. Furthermore, the claim regarding the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code was rejected because the Court lacks the authority to re-evaluate factual elements decided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on excessive sentencing or generic mitigating circumstances are inadmissible at the cassation level; the Court cannot re-evaluate factual elements reserved to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal ad limine litis grounds cassation review powers factual re-evaluation non-punishability cause motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERATOSCIOLI PAOLA nato a GUARDIAGRELE il 28/02/1971 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Liberatoscioli Paola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile dei delitti di molestie, danneggiamento aggravato e furto in abitazione aggravato; considerato che il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso cori il quale la ricorrente denunzia la violazione della legge censurando, rispettivamente, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente censura la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato ove i giudici di merito fondano il diniego sulla abitualità del comportamento risultante dai precedenti penali dell'imputato); rilevato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.