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Ordinanza — n. 32751/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against reviewing logical consistency of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32751/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Taddei Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Taddei argued that the lower court's reasoning regarding his responsibility for theft was illogical and contradictory. The court rejected this claim because the law precludes the cassation judge from re-evaluating the logical soundness of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.; The cassation judge cannot review the logical consistency of the lower court's reasoning or substitute their own evaluation of the case facts.

Parole chiave

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preclusion cassation logical consistency review responsibility for theft judicial reasoning inadmissible appeal furto aggravato tentato furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, I2v.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEI MASSIMO nato a CAMERINO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (6, Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Taddei Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato come il responsabile del delitto ascritto non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 4, n„ 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, I2v. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso l