Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and unsupported generic mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Vasile Malachi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of procedural rules regarding negligence and the non-application of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was merely a repetition of arguments already dismissed at the appellate level, while the second lacked substantive merit given the lower court's reasoned decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 194 cod. proc. pen.; The appeal must contain a specific, argumentative critique of the lower court's decision; generic complaints or unsupported challenges to the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALACHI VASILE nato il 26/03/1991 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vasile Malachi ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, confermando il provvedimento emesso dal Tribunale di Padova, ha dichiarato la penale responsabilità dello stesso per il delitto di cui all'art. 483 bis cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta la violazione dell'art. 194 cod. proc. pen. in riferimento alla insussistenza della fattispecie colposa della condotta dello del ricorrente, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto generico e fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; il motivo in esame, pertanto, è inammissibile, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec