Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft and recidiva due to lack of admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for theft and recidiva, arguing flaws in the evidentiary assessment and application of the recidiva rule. The court rejected these claims, noting that the first ground sought an impermissible factual reconstruction beyond the merits judge's authority, while the second ground was found manifestly unfounded based on the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 comma II cod. proc. pen.; Art. 624 bis cod. pen.; The appeal against a criminal judgment is inadmissible if it attempts to reconstruct facts through evaluation criteria different from those used by the merits judge, or if the alleged violation of law regarding recidiva is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC GIMMI nato a SPILIMBERGO il 21/09/1988 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Hudorovic Gimmi ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha conferrrato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 comma 11,110, 624 bis e 625 n.2 - 56, 81 comma II, 110, 624 bis - 110, 337 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per inosservanza del canone di valutazione probatoria di cui all'art. 192 comma II cod. proc. pen., in ordine ai criteri di giudizio aventi ad oggetto l'individuazione del ricorrente quale soggetto concorrente nei furti in abitazione contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-7);
Considerato che con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e difetto di congrua motivazione in punto di disapplicazione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 8 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi