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Ordinanza — n. 32739/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding minor property damage attenuation due to insufficient economic prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32739/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sebastiano Pelle's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reduction in sentence based on the minor financial damage caused to the victim. The court rejected this claim because the law requires the economic prejudice to be trivial, which was not met by the value of the stolen motorbike.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The statutory provision granting mitigation for minor property damage presupposes that the inflicted prejudice is trivial in economic value, disregarding the victim's ability to bear the loss.

Parole chiave

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minor property damage mitigating circumstance economic prejudice criminal appeal inadmissible appeal condotta colpevole partecipazione al reato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLE SEBASTIANO nato a LOCRI il 15/10/1991 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pelle Sebastiano ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, posto che è 'VS receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore ec:onomico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta (e la Corte distrettuale, sul punto, ha comunque escluso che il ciclomotore della persona offesa fosse di valore irrisorio, benché non funzionante da alcuni giorni: v. p. 5 dell'impugnata sentenza), ma anche agli ulteriori effetti pregiudizevoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); a tali principi, la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis