Ordinanza — n. 32736/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVACCA MICHELE nato a TORINO il 29/11/1977 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Lavacca Michele ricorre, per il tramite del propric difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., rideterminandone la pena;
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 32736/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., rideterminandone la pena;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVACCA MICHELE nato a TORINO il 29/11/1977 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Lavacca Michele ricorre, per il tramite del propric difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., rideterminandone la pena;
Considerato che con l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza della motivazione nel provvedimento impugnato, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen.. Infatti, pur a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, la difesa non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né prospetta con precisione le ragioni di diritto e degli elementi fatto da sottoporre a verifica (v., ex multis, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente