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Ordinanza — n. 32733/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of legal grounds and logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32733/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Mauro Concepto inadmissible regarding convictions for theft and aggravated circumstances. The appellant argued for violations of penal law and sentencing errors, but the court found the lower court's reasoning on skill and recidivism to be logically sound and legally compliant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 625 n. 4 c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning on aggravating circumstances and sentencing discretion is logically consistent and free from legal violations, as established by constant jurisprudence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft aggravated circumstances sentencing discretion review skill in theft offense court costs and fine riproduzione e imitazione di biglietti di banca falsificazione di monete truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
271269 - 01), evidenziandone la pervicacia palesata dalla reiterazione delle condotte; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 625 n. 4 c.p.
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), evidenziandone la pervicacia palesata dalla reiterazione delle condotte; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO CONCETTO nato a SIRACUSA il 18/12/1965 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITrO Rilevato che Concetto Di Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 81, cpv., 493 ter, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto, rendendo una motivazione esente da vizi logici, sussistente l'aggravante in esame in conformità alla costante giurisprudenza, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo l'aumento calcolato per la continuazione - è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziandone la pervicacia palesata dalla reiterazione delle condotte; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d