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Ordinanza — n. 32732/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding criminal continuity duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32732/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared an extraordinary appeal inadmissible, ruling that the appellant's claim constituted an error of judgment rather than a factual error. The appellant argued that the lower court failed to refute evidence suggesting the criminal association began before 2003, but the court determined this was merely a contestation of the court's evaluative logic. Consequently, the appeal was rejected because it challenged the substantive assessment of facts rather than a perceptual mistake in the legal record.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 81 c.p.: The extraordinary appeal under Art. 625-bis c.p.p. is limited to perceptual errors in the internal acts of the Supreme Court and excludes challenges to the court's evaluative judgments on factual continuity or the logical argumentation of the decision.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility error of judgment vs fact criminal continuity duration perceptual error requirement Supreme Court internal acts correità organizzazione criminale appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Rilevato che il difensore e procuratore speciale di Francesco Iannazzo ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.
Art. 81 c.p.
279466 - 01); rilevato che il ricorso: - ha assunto l'errore di fatto e materiale in relazione ai presupposti della continuazione, ai sensi dell'art. 81, cpv, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen
Rilevato che il difensore e procuratore speciale di Francesco Iannazzo ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNAZZO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 08/03/1955 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore e procuratore speciale di Francesco Iannazzo ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza del 26 gennaio 2023, con la quale questa Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso del Iannazzo; osservato che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di lvalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); rilevato che il ricorso: - ha assunto l'errore di fatto e materiale in relazione ai presupposti della continuazione, ai sensi dell'art. 81, cpv, cod. pen.; - ha rappresentato che, dal compendio probatorio, emergerebbe. che la decorrenza del sodalizio sia da ritrovarsi in data antecedente al 2003, al tempo in cui sono state commesse !e estorsioni per cui si richiede la continuazione; - in particolare, ha offerto una lettura delle risultanze istruttorie e ha compendiato il contenuto delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sostenendo che le considerazioni svolte dai Giudici di merito sarebbero in radicale contrasto con tali risultanze probatorie; - ne ha inferito che l'ordinanza ometteva di confutare l'assunto difensivo, limitandosi a procedere alla dichiarazione di inammissibilità in quanto esplicante una valutazione in fatto, e assumendo, di conseguenza, come la Corte non abbia invece colto che il ricorso fosse soltanto la presa d'atto di una contestazione temporale; ritenuto che, con evidenza, l'impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione sulla fondatezza del precedente ricorso, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del