Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court arguments without new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Veronica De Libero's appeal against the Salerno Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for recognition of attempted theft and voluntary discontinuance, but the court found these arguments merely repeated from the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 56, 624, 625 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the second-instance judgment without presenting new facts or legal arguments, as such repetition constitutes a lack of substantive grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LIBERO VERONICA nato a BATTIPAGLIA il 05/12/1989 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Veronica De Libero ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, in parziale riforma della prima decisione, a seguito dell'esclusione per entrambi i reati della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condannata per i delitti di cui agli artt. 56, 624 e 624, cod. pen.; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, al mancato riconoscimento del tentativo nella fattispecie di cui al capo 2) dell'imputazione e al mancato riconoscimento della desistenza nella fattispecie di cui al capo 1) - sono manifestamente infondati poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si sono limitati a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese in conformità ai princìpi posti dalla giurisprudenza (cfr. per il primo motivo, Sez. 5, n. 398 del 27/10/1992, De Simone ed altro, Rv. 193177 - 01 secondo cui «ai fini della distinzione tra furto consumato e furto tentato, non hanno rilevanza ne' il criterio spaziale, ne' il criterio temporale.
Perché il reato possa dirsi consumato, dunque, è sufficiente la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore ed il correlativo impossessamento (conseguimento della fisica ed autonoma disponibilità) di essa da parte dell'agente, anche per breve lasso di tempo. Né la consumazione è esclusa dalla circostanza che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione, a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica»; per il secondo motivo, Sez. 2, n. 35764 del 23/04/2003, Iadanza e altri, Rv. 228304 - 01, secondo cui «la desistenza volontaria, disciplinata dal comma terzo dell'art. 56 cod. pen., si verifica quando la determinazione dell'agente di interrompere l'azione non subisce l'incidenza di fattori esterni, idonei ad interferire con la scelta adottata»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così