Italian Court dismisses appeal against conviction for assault, citing inadmissibility of evidence re-evaluation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carlos Samwyt Saturnino inadmissible, confirming his conviction for assault and related offenses. The appellant argued that the lower court improperly evaluated the evidence, specifically regarding the credibility of witnesses and the nature of the acts. The court rejected this, ruling that such arguments constitute a request to re-evaluate the factual findings, which falls exclusively within the trial court's domain and is not reviewable in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the significance or probative value of evidence, as such matters pertain solely to the trial court's assessment of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATURNINO CARLOS SAMWYT nato il 20/06/2000 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Carlos Samwyt Saturnino ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 583 quinquies, 585, comma 1, cod. pen. e 4, I. 110/1975, 61, n. 5, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio - non contiene compiute censure ammissibili in sede di legittimità, poiché prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e in particolare delle deposizioni in atti, sotto il profilo dell'attendibilità del dichiaranti, alla luce delle condizioni di non sobrietà della persona offesa e degli altri testi e delle intenzioni bellicose degli stessi); considerato anche che il travisamento della prova non può essere denunciato per il tramite di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). È infatti estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani", né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Ciò che, nel caso di specie, non ricorre, avendo la Corte d'appello reso una motivazione esente dai dedotti vizi (si vedano, in particolare, le pp. 6 e 7 della sentenza, in cui risultano valorizzati elementi probatori che hanno consolidato la convinzione dei giudici circa la volontarietà del gesto).Va quindi ribadita l'inammissibilità, in sede di legittimità, delle censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis„ Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che deducono la violazione della legge penale in ordine, rispettivamente, alla mancata riqualificazione della fattispecie nel reato di cui all'art. 588, cod. pen. e alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 583 quinquies, cod. pen - sono inediti e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; ritenuto, infine, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, deve disporsi che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati; P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa