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Ordinanza — n. 32725/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as new facts and factual re-evaluation are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Sebastiano Bellomo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that new facts regarding the victim and aggravating circumstances of attempted theft were not properly transmitted to the prosecutor and required a re-evaluation of the case. The court rejected these claims, ruling that such arguments constitute mere factual complaints rather than new or different facts, and that the Court of Cassation lacks the power to re-examine factual evidence reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot admit appeals based on alleged non-transmission of acts or requests for a re-evaluation of facts, as these do not constitute new or different facts and fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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new facts requirement different facts requirement factual re-evaluation cassation inadmissibility aggravating circumstances attempted theft procedural transmission tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 609 cod. proc. pen.
art. 521 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, Varani
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO SEBASTIANO nato a AVOLA il 08/11/1965 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRMO Rilevato che Beliamo Sebastiano ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge in ordine alla manc:ata trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. per essere il furto risultato commesso ai danni di una persona offesa diversa, è manifestamente infondato non configurando tale circostanza un'ipotesi di "fatto nuovo" né di "fatto diverso'.

E, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum", trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, Varani, Rv. 280938 - 01);

Considerato che il secondo motivo (con il quale il ricorrente lamenta la carenza motivazionale in ordine alla affermata sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose) e il terzo motivo di ricorso (con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine all'avvenuto danneggiamento della res) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione 'rileggere' gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011,, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.