Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32722/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for drug trafficking due to manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32722/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Sami Belguith and Marouen Dammak inadmissible regarding their criminal conviction for drug trafficking. The defense argued for a lighter sentence based on erroneous application of sentencing statutes, but the court found these arguments manifestly unfounded and generic. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133, 133 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals manifestly lacking in merit or based on generic assumptions are inadmissible, resulting in the rejection of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction manifestly unfounded appeal sentencing discretion review inadmissible criminal appeal court costs imposition partecipazione al reato azione civile principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha dato conto, in maniera congrua e logica, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., nel legittimo esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Art. 133 bis cod. pen.
in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha dato conto, in maniera congrua e logica, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha dato conto, in maniera congrua e logica, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., nel legittimo esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 2390 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELGUITH SAMI nato il 09/02/1983 DAMMAK MAROUEN nato il 23/01/1982 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marouen Dammak e Sami Belguith ricorrono congiuntamente, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. IL 10, 582 e 585 primo comma, cod. pen.; considerato che l'unico motivo - che ha addotto l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha dato conto, in maniera congrua e logica, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., nel legittimo esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 2390:3 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), rimarcando i numerosi precedenti penali di entrambi gli imputati e le modalità con cui il fatto delittuoso è stato commesso; né tale apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede, con assunti patentemente generici quali quelli prospettati dalla difesa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q,. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0