Italian Supreme Court dismisses appeal for late appeal due to lawyer negligence and lack of force majeure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the appeal within the statutory deadline. The appellant argued that the delay was caused by the negligence of their previous lawyer and cited force majeure, but the court rejected these claims. The court ruled that the appellant bears the burden of proving the lawyer's continued negligence and that no force majeure existed to justify the missed deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 co. 1 ter cod. proc. pen.; Art. 175 cod. proc. pen.: The request for time extension cannot be granted where the applicant fails to demonstrate they could not learn of the notified decision due to force majeure or where the delay is attributable to the applicant's prior negligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELARESI SILENO nato a MENTANA il 27/02/1966 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Candelaresi Sileno ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma del 18 gennaio 2024, che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello depositato dall'imputato il 1° agosto 2023, avverso la sentenza di primo grado (emessa il 24 marzo 2023 e depositata nei termini, in data 28 marzo 2023), in quanto proposto oltre i termini di impugnazione e in difetto della dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581 co. 1 ter cod. proc. pen.;
Considerato che, con i primi tre motivi di ricorso, il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla tardività del deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa, lamentando, inoltre, di aver appreso della tardività dell'atto di appello solo per il tramite del nuovo difensore nominato il 25.01.2024. Ed infatti, secondo quanto lamentato dal ricorrente, lo stesso, in ragione della negligenza del precedente difensore, aveva ignorato senza colpa i termini per impugnare.
Da ciò derivava un errore scusabile, configurabile quale caso fortuito o forza maggiore tale da giustificare una restituzione nel termine. I tre motivi sono manifestamente infondati, atteso che, nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti per una restituzione nel termine, anche in ragione di quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale "la restituzione in termine non può essere concessa ove il richiedente non dimostri di non aver potuto prendere conoscenza del provvedimento notificato, per caso fortuito o per forza maggiore, o di non avere, comunque, per tale ragione, potuto presentare tempestivamente l'impugnazione.
Ai sensi dell'art. 175, primo c:omma, cod. proc. pen., non sussiste caso fortuito o forza maggiore se l'inutile decorso del termine per l'impugnazione sia da attribuire a una pregressa negligenza del richiedente" (Sez. 1, n. 5682 del 10/11/1995, dep. 1996, Rv. 203433 - 01). Incombe infatti sul richiedente l'onere di "documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario a fronte di una periodica ricerca di informazioni presso tale professionista (Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, dep. 2017, Adinolfi, Rv. 269341; Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014, Mennuni, Rv. 261965 - 0).
Quanto al primo motivo di ricorso, se ne afferma, del pari, l'inammissibilità, posto che "il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti. (Sez. 3, n. 956 del 07/10/2014, dep. 2015, Campisano, Rv. 261629 - 01).
Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 581 co. 1 ter cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., è manifestamente infondato, atteso che - secondo recente giurisprudenza - "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comnna 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDIJ, nella parte in cui richiedono, a pena di inannmissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitannente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le innpugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine" (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01).
Considerata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sottoposta con motivo aggiunto a questo Collegio- relativa all'art. 585, connma 1, lett. b), del codice di rito, che a parere del ricorrente violerebbe l'art. 24 Cost. "nella parte in cui non prevede l'obbligo di notifica all'imputato dell'avvenuto deposito della sentenza, quando il termine non risulta indicato al momento della lettura del dispositivo". La questione di costituzionalità è palesemente infondata, posto che la disciplina codicistica contempla, agli artt. 585 e 544, meccanismi atti a rendere edotte le parti dell'avvenuto deposito della sentenza e, ciò, sia nel caso in cui la motivazione sia redatta contestualmente al provvedimento (art. 585, comma 1, lett. b, del codice di rito, nel qual caso la conoscenza è in re ipsa, riferendosi la disposizione alle "parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio,, anche se non sono presenti alla lettura" e che abbiano, pertanto, avuto diretta cognizione dell'esito del giudizio), sia nei casi, contemplati dal all'art. 585, comma 1, lett. c), del codice di rito, in cui il termine per il deposito sia stabilito dalla legge o determinato dal giudice.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro i