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Ordinanza — n. 32717/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic repetition of second-instance arguments without critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32717/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mbacke Alioune inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately evaluate the grossness of the counterfeit products, but these claims were deemed generic and merely repeated grievances already rejected at the appellate level. The court ruled that such appeals are prohibited when they lack critical engagement with the second-instance arguments, instead offering only a general complaint about the motivation's perceived flaws.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the appeal act without critically confronting the arguments used by the second-instance court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds lack of critical analysis generic complaints second instance arguments contraffazione di merci marchi ingannevoli articolo di marca

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBACKE ALIOUNE nato il 30/11/1974 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULGO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mbacke Alioune ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di introduzione e di detenzione di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 co. 1 e 2 cod. pen.;

Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - la mancata, adeguata valutazione della grossolanità della contraffazione, oltre ad essere estremamente generici, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Rispetto a censure siffatte, non può che ribadirsi quanto già chiarito da parte di questa Corte di legittimità„ per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso