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Ordinanza — n. 32716/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of comparison with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Gambuzza Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to grant generic mitigating circumstances, but the Court found his complaint lacked a proper comparison with the lower court's detailed reasoning. The decision rests on the established principle that appellate courts need not address every favorable element if they reference decisive factors without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal alleging a lack of reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision is not manifestly illogical and sufficiently references the decisive elements considered.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances lack of reasoning comparison manifest illogicality appellate review standards inganno sull'identità false dichiarazioni senza giuramento confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 496 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata nel caso in esame, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBUZZA SALVATORE nato a SIRACUSA il 10/08/1980 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gambuzza Salvatore ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e del delitto di cui all'art. 496 cod. pen.;

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; invero, la Corte di merito, nel confermare quanto statuito dal giudice di primo grado, ha chiarito, a pag. 4 del provvedimento impugnato, le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata nel caso in esame, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de