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Ordinanza — n. 32714/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; 'denuncio ad ogni effetto' deemed valid complaint under established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred by finding a valid complaint based on a generic declaration, but the court rejected this as manifestly unfounded. Relying on consolidated jurisprudence, the court held that the phrase 'denuncio ad ogni effetto di legge' constitutes a clear manifestation of will to punish, satisfying the requirement for a formal complaint without needing specific wording.

Regesto Legislator

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Art. 64 c.p.; Art. 100 c.p.: The phrase 'denuncio ad ogni effetto di legge' constitutes a valid manifestation of the victim's will to punish, thereby conferring the act the value of a formal complaint under the principle of favor querelae.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility denuncio ad ogni effetto formal complaint requirement favor querelae principle manifestation of will to punish principio della doppia incriminazione indagine per furto altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 64 c.p.
Art. 100 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, Baronelli e altro
Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, Caruso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENA SIMONE nato a ROMA il 12/11/1980 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; * Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Zena Simone ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il difetto di querela, è manifestamente infondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela (Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, Baronelli e altro, Rv. 235442-01).

È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'