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Ordinanza — n. 32668/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32668/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for exemption from punishment under Article 131-bis of the Penal Code and claimed a justified reason for carrying a knife outside his home. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing a specific critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.: Appeals are inadmissible when they consist of a mere repetition of arguments already rejected by the appellate court without presenting new grounds or a specific critique of the motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere repetition of arguments lack of specific critique Article 131-bis Penal Code justified reason for carrying weapon aggravamento della pena reati penali commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
110, riducendo la pena finale inflitta; Considerato che sia il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625, comma primo, n. 5 cod. pen.
Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
e all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, riducendo la pena finale inflitta; Considerato che sia il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità di cui all'art.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
110, riducendo la pena finale inflitta; Considerato che sia il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFFA PIETRO nato a MESSINA il 15/06/1979 avverso la sentenza dei 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; J2k

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pietro Raffa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 5, cod. pen. e all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, riducendo la pena finale inflitta; Considerato che sia il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omesso accertamento in ordine alla sussistenza del giustificato motivo del porto di un coltello fuori dalla propria abitazione, sono inammissibili, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in sede di appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale e, comunque, meramente apparenti, in quanto privi di una puntuale critica alla motivazione resa nella sentenza in verifica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Preside