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Ordinanza — n. 32667/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32667/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Serafino Amormino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a criminal conviction for theft but failed to meet procedural requirements for a cassation review. The court rejected the appeal because the first ground sought a factual reconstruction prohibited at the appellate level, while the second ground was too generic to allow the higher court to exercise its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it attempts to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court or if it fails to specify the grounds for the challenge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual reconstruction prohibited generic grounds for appeal criminal procedure law supervisory function limits furto di lieve entità restituzione speciale furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORMINO SERAFINO nato a TERMINI IMERESE il 28/06/1967 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Serafino Amormino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 62, comma primo, n. 6, cod. pen.; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Considerato che inammissibile è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente non esplicita gli elementi posti a base della censura formulata, limitandosi a formulare una censura generica, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a