Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32666/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32666/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI RIADH nato il 17/02/1986 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; e Rilevato che Riadh Hammami ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di rissa aggravata; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione logica e corretta, nel corpo della quale il giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o non favorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimandendo disattesi o superati tutti gli altri;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32666/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI RIADH nato il 17/02/1986 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; e Rilevato che Riadh Hammami ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di rissa aggravata; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione logica e corretta, nel corpo della quale il giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o non favorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimandendo disattesi o superati tutti gli altri;

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al reato reati violenti corresponsabilità della vittima vie di fatto azione civile pericolo di collusione con testimoni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI RIADH nato il 17/02/1986 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; e

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Riadh Hammami ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di rissa aggravata; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione logica e corretta, nel corpo della quale il giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o non favorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimandendo disattesi o superati tutti gli altri;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente