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Ordinanza — n. 32665/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription defense regarding substitution of person crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32665/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Tarantino inadmissible. The appellant argued that the prosecution was time-barred due to the omission of a prescription declaration, but the court found this claim infounded because the statute of limitations had not yet expired given the contested recidivism and suspension periods. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 161 c.p.: The statute of limitations for criminal prosecution does not expire if the suspect is subject to recidivism or a suspended sentence, as these circumstances extend the limitation period.

Parole chiave

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substitution of person statute of limitations criminal recidivism suspended sentence inadmissible appeal Cassa delle ammende procedural costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.
Art. 161 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO ANTONIO nato a PALERMO il 28/01/1968 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonio Tarantino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di sostituzione di persona; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza della norme processuali ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato atteso che, tenuto conto della contestata recidiva, nonché dei giorni di sospensione, il termine ultimo di prescrizione non è ancora decorso, ma, tenuto conto della data del commesso reato, risalente al 03 ottobre 2014, andrà a scadere in data 14 maggio 2025;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che, in ragione della decisione assunta, nulla è dovuto per le spese di parte civile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presiden