Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Erand Dapo inadmissible due to the extreme generality of his grounds. Dapo argued for an erroneous application of criminal law and a defect in reasoning regarding his criminal responsibility for aggravated burglary, but the appeal failed to cite specific legal elements as required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court held that the lower court's reasoning was logical and correct, and the lack of specific grounds prevented the appellate judge from exercising its supervisory role, resulting in the dismissal of the appeal and an order for Dapo to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and fail to indicate the specific elements upon which the criticism is based, thereby preventing the appellate judge from identifying the reliefs and exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAPO ERAND nato il 12/03/1987 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Erand Dapo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi posti a base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell •Q ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente