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Ordinanza — n. 32662/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of specific grounds under Article 581(1)(c) of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32662/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alfonso Romano inadmissible due to a generic lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for theft with snatching, but his complaint failed to identify the specific elements of the decision requiring correction. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined substantively and ordered the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the exact elements of the decision under review, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal Art. 581 cod. proc. pen. lack of specific grounds criminal procedure code imputazione di furto furto di lieve entità condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ALFONSO nato a ACERRA il 13/03/1985 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; }e

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alfonso Romano ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Forlì ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di furto con strappo pluriaggravati; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Invero, a fronte di una logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore ...3? Il Presidente Elena Carusillo Michele Ro ano