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Ordinanza — n. 32661/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal argument regarding sentencing discretion and lack of specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was a generic complaint about sentencing discretion rather than a specific legal error. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not recognized, but the court noted that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the requirement of specific factual and legal arguments necessary for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The grounds of appeal in cassation proceedings must be specific and not generic; complaints regarding the gradation of the penalty or the application of mitigating circumstances are inadmissible unless they demonstrate a clear error in the application of law to specific facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal sentencing discretion mitigating circumstances penal code articles 132 133 tentato furto indagine per furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Art. 76, comma 3, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTI SIMONE nato a BOLOGNA il 20/12/1977 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Simone Giusti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto e alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere del tutto generico, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena sia in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, sia alla fissazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nel caso di specie, l'onere argomentativo della corte territoriale è stato assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di primo grado, il quale aveva già concesso all'imputato non solo le circostante attenuanti generiche, ma anche l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Pres