Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and mere repetition of appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Dmytro Pyatkov inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his criminal liability for attempted burglary, arguing a misapplication of the Penal Code and a failure to reclassify the offense. The court rejected these claims because they constituted a mere repetition of arguments already presented and dismissed at the appellate level, which are not permitted in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine complaints that merely repeat those already raised and rejected in the appellate instance, as such grounds are legally inadmissible in this stage of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PYATKOV DMYTRO nato il 19/06/1993 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Dmytro Pyatkov ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dell'imputazione nelle fattispecie di cui agli artt. 624 e 614 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente