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Ordinanza — n. 32659/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of standing to file a criminal complaint for attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32659/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the criminal complaint lacked procedural standing. The appellant argued that the victim was not properly qualified to file the complaint, but the court noted this argument was merely a repetition of issues already dismissed in the appellate court. The decision relied on established precedent confirming that possession, even if clandestine or without legal title, grants standing to file a complaint for theft.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 104 c.p.: The legal interest protected by theft includes possession, which confers standing to file a criminal complaint even when the possession is factual, clandestine, or lacks a legal title.

Parole chiave

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criminal complaint standing theft possession protection procedural admissibility attempted theft liability reiteration of arguments tentato furto furto di lieve entità risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 104 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOISIO ROSARIO SEBASTIANO nato a CATANIA il 15/09/1978 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Aloisio Rosario Sebastiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Catania ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità per essere stata la querela sporta da soggetto non legittimato, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, è manifestamente infondato.

Invero, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Pre