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Ordinanza — n. 32658/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals against criminal convictions for lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32658/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants argued for errors in sentencing and the definition of private residence, but the court found their arguments generic and lacking specific legal grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals must contain specific grounds to allow the supreme court to exercise its review; generic complaints or excessive sentence arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds private residence definition excessive sentence cassation review limits sequestro di conti bancari pignoramento di crediti sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è generico, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 62, comma primo, n. 4 c.p.
226074); il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità del luogo del commesso reato alla nozione di privata dimora, rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 624-bis cod.
art. 624-bis cod. pen
226074); il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità del luogo del commesso reato alla nozione di privata dimora, rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLARATO MATTIA nato a TORINO il 18/06/2000 SANNINO EMILIANO nato a TORINO il 12/05/1982 LANZETTI LUIGI ADRIAN nato il 07/02/1995 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con separati atti, Mattia Gallarato, Emiliano Sannino e Luigi Adrian Lanzetti ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato dal Tribunale di Cuneo ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto contestato al capo 3) della rubrica per difetto di querela, ha confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine sia al delitto di furto pluriaggravato contestato al capo 1) della rubrica, ritenuto assorbito il delitto di tentato furto pluriaggravato contestato nel medesimo capo, sia al delitto contestato al capo 2) dell'imputazione e ha rideterminato la pena finale inflitta a ciascuno;

Rilevato che in data 28 maggio 2024 il difensore di Mattia Gallarato ha depositato memoria; Considerato che il ricorso proposto da Mattia Gallarato è inammissibile, in quanto: il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza dell'imputato di trovarsi in un luogo di privata dimora, oltre a essere costituito da mere doglianze in fatto, è manifestamente infondato. Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un apparato argomentativo - che, nel caso di specie, non presenta alcuno dei vizi riconducibili alla nozione delineata dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - , senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità del luogo del commesso reato alla nozione di privata dimora, rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la corte territoriale, con motivazione logica, completa e corretta, spiegato le ragioni poste a fondamento della propria decisione; il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'eccessiva gravosità della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità.

Invero la corte di merito, con motivazione conforme alla legge e ai canoni della logica e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ha spiegato le ragioni poste a base della ritenuta dosimetrìa della pena; Considerato che il ricorso proposto da Emiliano Sannino è inammissibile, in quanto: - il primo motivo e il secondo motivo, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza dell'imputato di trovarsi in un luogo di privata dimora e in ordine 32)e_ alla riconducibilità del luogo del commesso reato alla nozione di privata dimora, oltre a essere generici, in quanto privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, pertanto, inidonei a consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, sono manifestamente infondati, avendo la corte territoriale reso una motivazione logica, completa e corretta con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a una generica critica alle argomentazioni addotte dai giudici d'appello a sostegno della decisione; il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, oltre a non essere consentito in sede di legittimità, in quanto rimesso al potere discrezionale del giudice, purché correttamente esercitato, è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della censura, non considerata dai giudici della corte territoriale, in quanto ritenuta inammissibile, non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio;

Considerato che il ricorso proposto da Luigi Adrian Lanzetti è inammissibile, in quanto: - l'unico motivo con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità del luogo del commesso reato alla nozione di privata dimora e in ordine all'eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è generico, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, dunque, inidoneo a consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13