Italian Court dismisses criminal appeal as generic and reiterative, citing lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Antonio Paribello's criminal appeal inadmissible against a conviction for aggravated threats and defamation. The court found the appellant's arguments generic, repetitive of lower court decisions, and lacking the required specific legal critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, repetitive, or lacks specific legal argumentation against the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIBELLO ANTONIO nato a AFRAGOLA il 13/01/1969 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Paribello ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Asti ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di minaccia aggravata e diffamazione; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante nel delitto di minaccia, oltre a essere generico, perché privo dei requisiti richiesti dalla legge, è anche meramente reiterativo di censure, già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, aspecifiche e soltanto apparenti, in quanto prive della tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nonché volte a ottenere una ricostruzione della vicenda diversa da quella resa dai giudici di merito che, invece, con motivazione logica e corretta, hanno esplicitato le ragioni poste a sostegno della decisione;
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, è manifestamente infondato in ragione delle puntuali argomentazioni rese nella motivazione della pronuncia in verifica, nelle quali la corte di merito hanno esplicitato le ragioni poste a sostegno della decisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delfa ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il