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Ordinanza — n. 32655/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it involves merits and discretionary sentencing evaluation by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32655/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Ayad Saida against the Bologna Court of Appeal was declared inadmissible. The sole ground alleged was an erroneous application of penal law regarding the equivalence versus precedence of mitigating and aggravating circumstances. The court rejected this argument because it pertained to the substantive discretion of the trial judge, which is immune from cassation review unless based on arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the substantive exercise of the trial judge's discretionary power regarding sentencing, provided the decision is not arbitrary or illogical and is sufficiently motivated.

Parole chiave

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penal responsibility mitigating circumstances aggravating circumstances sentencing discretion cassation inadmissibility substantive review penal law application tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYAD SAIDA nato il 11/10/1977 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salda Ayad ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto; Considerato che l'unico motivo, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in ragione della ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, non è consentito in quanto involge profili di merito attinenti al potere discrezionale del giudice di merito, le cui statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, invece, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella resa nella sentenza in verifica;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente