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Ordinanza — n. 32651/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments failing to address specific appellate court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32651/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vasile Botea inadmissible, confirming the lower court's rejection of his appeal against a conviction for attempted theft. Botea argued that the appellate court erred in its legal evaluation, but the court found his arguments generic and failed to engage with the specific reasoning provided by the appellate judges. Consequently, the appeal was rejected, and Botea was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because they merely repeat the generic criticisms of the appellate decision without addressing the specific arguments and reasoning advanced by the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal arguments attempted theft conviction failure to engage reasoning procedural costs award tentato furto caso poco grave abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEA VASILE nato il 03/02/1990 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; J2E__

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vasile Botea ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla valutazione, da parte della corte territoriale, delle censure proposte avverso il provvedimento in verifica, è manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, omettendo di confrontarsi con quanto puntualmente argomentato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme