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Ordinanza — n. 32648/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gianni Roberto Caluzzi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding criminal liability for bankruptcy crimes, but the Court found this ground insufficient. The appeal was rejected because it merely expressed dissatisfaction with the facts and lacked the specific, detailed arguments required by Article 581 of the Criminal Procedure Code to allow judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; A cassation appeal based solely on generic dissatisfaction with the reasoning of the lower court, without specifying the exact grounds for the alleged error, is inadmissible as it fails to enable the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal criminal procedure code bankruptcy crimes liability specific grounds requirement bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALUZZI GIANNI ROBERTO nato a ALBINEA il 08/06/1961 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gianni Roberto Caluzzi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 legge fall. e artt. 217, comma 1, n. 4 e 224, comma 1, n. 1, legge fall.; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, atteso che, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza in verifica, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a criticare il ragionamento seguito dalla corte territoriale, così non consentendo al giudice investito dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presiden