Sentenza — n. 32645/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAugusto Gentile e Barbara Arbondi ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di tentato furto, contestato al capo A) della rubrica, e, confermata la penale responsabilità degli imputati in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., così riqualificata la vicenda originariamente ritenuta assorbita nel reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena inflitta agli stessi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen, art. 135 cod. pen, art. 597 comma 3 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32645/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen., così riqualificata la vicenda originariamente ritenuta assorbita nel reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena inflitta agli stessi.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GENTILE AUGUSTO nato a RIVAROLO CANAVESE il 14/09/1972 ARDONDI BARBARA nato a MODENA il 05/01/1970 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; yPR
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Augusto Gentile e Barbara Arbondi ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di tentato furto, contestato al capo A) della rubrica, e, confermata la penale responsabilità degli imputati in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., così riqualificata la vicenda originariamente ritenuta assorbita nel reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena inflitta agli stessi.
2. I ricorrenti denunziano, in primo luogo, violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., lamentando che la corte territoriale, dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela del reato di cui al capo A) della rubrica, ha rideterminato, per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., la pena finale nella misura di mesi sei di arresto per Augusto Gentile e di mesi cinque di arresto per Barbara Ardondi, in sostituzione della pena della reclusione, inflitta agli stessi dal giudice di primo grado, rispettivamente nella misura di mesi tre e mesi due. Il difensore di Augusto Gentile ha depositato memoria difensiva pervenuta in data 22 maggio 2024.
3. I ricorsi sono fondati.
4. Occorre, infatti, ricordare il principio di diritto, che la Corte intende ribadire, secondo cui «Il giudice dell'impugnazione, in assenza del gravame del P.M., non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva irrogata dal giudice di primo grado. Pertanto, quando il giudice di appello ha irrogato una pena di specie unica (pecuniaria o detentiva) al posto di una pena congiunta delle due specie (pecuniaria e detentiva), per valutare se sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" si deve far ricorso al ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen.» (Sez. 3, n. 37872 del 26/05/2004, Bombardieri, Rv. 230037; Sez. 3, n. 39475 del 19/07/2017, Cozzolino, Rv. 271633; Sez. 4, n. 24430 del 10/06/2021, Rossi, Rv. 281403). Nel caso di specie, il giudice di appello ha irrogato una pena più grave di quella inflitta dal giudice di prime cure, in violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen.;
5. Ciò posto, sebbene i ricorsi siano ammissibili e fondati, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., punita con l'arresto inferiore nel massimo ad anni quattro, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. risulta estinta per decorso del termine di prescrizione. Invero il decorso del termine di prescrizione del reato, commesso in data 25 settembre 2018, è spirato in data 25 settembre 2023.
6. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen si è estinta per intervenuto decorso del termine di prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere e