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Ordinanza — n. 32644/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances under Art. 62-bis are not reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32644/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Quitadamo's criminal appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The appellant argued that the lower court failed to consider all favorable elements, but the Court rejected this, noting that such arguments are excluded from cassation review. The decision rests on the established principle that appellate courts need only address decisive factors, rendering the specific complaint legally unfounded and procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The cassation court cannot review the denial of generic mitigating circumstances because the lower court is not required to consider every favorable element, only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code cassation inadmissibility appeal review limits criminal procedure law minaccia nel diritto penale violazione di domicilio minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUITADAMO GIUSEPPE nato a BARI il 26/08/1969 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Quitadamo Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 612, comma secondo, 56 e 614, commi primo e quarto, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità e, inoltre, è manifestamente infondato in ragione della logica motivazione resa dalla corte territoriale che ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Preside