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Ordinanza — n. 32643/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32643/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Bertani Elio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and alternative interpretations of probative sources, but the court rejected these claims. The decision rests on the principle that cassation review is limited to legal errors and specific procedural violations, excluding a general reassessment of facts or evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation remedy is limited to reviewing the correctness of the application of law and the existence of specific procedural violations, excluding any request for a re-evaluation or alternative reading of the evidence presented at trial.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence scope of cassation review Italian criminal procedure specific procedural violations furto di lieve entità prove acquisite illegalmente indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTANI ELIO nato a PIOMBINO il 21/02/1967 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bertani Elio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione; Considerato che sia il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge penale e vizio di motivazione, sia il secondo motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione, sono inammissibili in quanto volti a ottenere una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, siano avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend