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Ordinanza — n. 32641/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of specific grounds regarding criminal conviction motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32641/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a generic and insufficiently specific ground of attack. The appellant, Bonora Margherita, challenged the lower court's confirmation of her criminal conviction for offenses under the Penal Code but failed to identify specific elements of the decision's motivation. Consequently, the court ruled that the appellate judge could not exercise its supervisory power without clear, targeted grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the grounds are generic and do not specify the elements of the decision under attack, thereby preventing the appellate judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of attack defect of motivation supervisory power criminal conviction appeal delitto contro i beni danno patrimoniale procurato con astuzia furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA MARGHERITA nato a BOLOGNA il 30/07/1961 avverso la sentenza dei 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bonora Margherita ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 4, e 61, comma primo, n. 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione, è generico, in quanto, a fronte della logica e corretta motivazione resa nel provvedimento in verifica, non indica gli elementi posti a base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente