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Ordinanza — n. 32639/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and lack of merit regarding mitigating circumstance under Art. 62 cod. pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32639/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Valentina Jovanovic's appeal inadmissible due to generic grounds and lack of merit. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but failed to substantiate her claim with specific elements. The court rejected the appeal because the argument did not engage with the lower court's reasoning and was unfounded regarding the minor damage requirement.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; A cassation appeal based on generic grounds regarding a mitigating circumstance is inadmissible if it fails to confront the lower court's logic and omits the elements supporting the criticism.

Parole chiave

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generic grounds appeal mitigating circumstance Article 62 Penal Code minor damage requirement inadmissible cassation appeal imputazione di furto prove fabbricate testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la concessione dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC VALENTINA nato a ROMA il 12/01/1990 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; 32e_

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Jovanovic Valentina propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è generico, in quanto non si confronta con la logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, omettendo di indicare gli elementi posti a base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;

Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la concessione dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore ex se del bene sottratto, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa a seguito della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241;

Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il P