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Ordinanza — n. 32638/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32638/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32638/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARALDI GERMANO nato a GRANAROLO DELL'EMILIA il 09/04/1951 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Baraldi Germano ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando l'inattendibilità della persona offesa, in quanto portatrice di un interesse economico, non è consentito dalla legge perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nel provvedimento in verifica;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32638/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARALDI GERMANO nato a GRANAROLO DELL'EMILIA il 09/04/1951 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Baraldi Germano ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando l'inattendibilità della persona offesa, in quanto portatrice di un interesse economico, non è consentito dalla legge perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nel provvedimento in verifica;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica pericolo di traffico di stupefacenti pubblica intimidazione timore violenza o minaccia contro le autorità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARALDI GERMANO nato a GRANAROLO DELL'EMILIA il 09/04/1951 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Baraldi Germano ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando l'inattendibilità della persona offesa, in quanto portatrice di un interesse economico, non è consentito dalla legge perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nel provvedimento in verifica;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm