Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for aggravated burglary, citing procedural inadmissibility and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Stafa Eldorado inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his criminal conviction for aggravated burglary, arguing issues regarding sentencing, aggravating circumstances, and the modification of charges from attempted to consummated crime. The court rejected these arguments as procedurally barred in the final instance, lacking substantive comparison with the lower court's reasoning, or merely expressing dissatisfaction with the outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis, comma 3 cod. pen.; Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.; Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist of mere complaints without substantive legal arguments or fail to address the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAFA ELDORADO nato a I( ALBANIA) il 08/09/1984 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Sue--
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Stafa Eldorado ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Piacenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di furto in abitazione aggravato; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale sia in relazione alla determinazione della pena base, sia in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è manifestamente infondato atteso, da un lato, che la pena individuata è conforme a quanto statuito dall'art. 624-bis, comma terzo, cod. pen. vigente all'epoca dei fatti e, dall'altro, che la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen. può ritenersi sussistente in ragione delle modalità di commissione del fatto, come chiarito dalla corte territoriale nel provvedimento impugnato;
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione alla modifica dell'imputazione, da tentato a consumato, del delitto di cui al capo b) della rubrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con espresso rinvio a quanto statuito dal giudice di prime cure; Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché estremamente generico e affidato a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata.
Invero la corte territoriale ha evidenziato che le modalità con le quali il ricorrente si era introdotto nell'abitazione erano idonee a configurare la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.; Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata, nel corpo della quale la corte d'appello ha spiegato le ragioni di diniego delle circostanze attenuanti 2- di cui si discute.
Inoltre, per costante e consolidata giurisprudenza, quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge, ai canoni della logica e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., non vi è margine per il sindacato di legittimità; Considerato che il quinto motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici in merito alla prognosi effettuata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il con