Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for fraudulently bankrupting due to inadmissibility of facts and merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Federico Bonometti inadmissible regarding his conviction for fraudulent bankruptcy. The court ruled that the first ground, challenging the sufficiency of the lower court's reasoning on the existence of crimes, was impermissible in the final instance as it relied on factual disputes and arguments already addressed in the appellate judgment. Furthermore, the second ground, contesting the weighting of mitigating and aggravating circumstances, was rejected because it required a substantive evaluation of the case facts, which falls outside the scope of the Supreme Court's review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in the final instance are inadmissible if they challenge factual determinations or require a substantive re-evaluation of the case merits, as such reviews are reserved for the court of first instance and appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOMETTI FEDERICO nato a BRESCIA il 23/09/1963 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Federico Bonometti ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Brescia, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Considerato che il primo motivo, che censura per insufficienza e contraddittorietà la motivazione della pronuncia in verifica in ordine al giudizio di sussistenza dei reati, non è consentito in sede di legittimità sia perché costituito da doglianze in punto di fatto, sia perché fondato su motivi già articolati nell'atto di appello, puntualmente disattesi dalla corte di merito, e, comunque, privi di una critica argomentata alle determinazioni assunte dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Considerato che il secondo motivo, che censura per vizio di motivazione la ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, non è consentito in sede di legittimità, in quanto implica una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, la motivazione sia logica, corretta e sufficiente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Pres