Court declares appeal inadmissible because lack of written reasons for incompetence claim is not a standalone ground for rejection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal against the Palermo court's decision to admit a retrial request inadmissible. The prosecutor argued the case lacked written reasons for the judge's declared incompetence, yet the court held that such a defect does not automatically render an appeal inadmissible if the grounds are evident from the decision's text alone. Consequently, the appeal was rejected because the specific vizio (defect) cited could be assessed without examining the omitted written motivations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible only if the defect is evident from the decision's text; absence of written reasons for incompetence is not a standalone ground for rejection if the issue is discernible from the dispositif.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: GALLINA FILIPPO nato a RIBERA il 19/02/1978 avverso l'ordinanza del 10/02/2024 del TRIB. LIBERTA di. PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, proposto dal pubblico ministero del tribunale di Marsala avverso il dispositivo della ordinanza con cui il tribunale del riesame di Palermo ha accolto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Gallina Filippo, proposto in mancanza di previo avvenuto deposito delle relative motivazioni, è inammissibile, siccome presentato per ragioni e vizi, quale la assenza dei motivi della ritenuta incompetenza del Gip del tribunale di Messina, autore della ordinanza applicativa di misura cautelare personale impugnata, non desumibili di per sé la citato dispositivo.
Come noto, infatti, la presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d'inammissibilità, purchè le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessità di fare riferimento alla motivazione. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l'imputato lamentava l'omesso esame su tutte le richieste avanzate nei motivi di appello e nei motivi aggiunti). (Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017 Rv. 271331 - 01).
Tale non è il caso in esame. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il